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Articoli del 07/10/2008

Di Fabrizio (pubblicato @ 21:46:36 in Regole, visitato 7896 volte)

Ricevo da Agostino Rota Martir (qui i fatti a cui si riferisce), con preghiera di fare circolare

All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ______
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

Il sottoscritto ______, nato a ____ (_____), il _______, residente in ____, via _____, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____, [iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (art. 6 del D. Lgs.215/03) con il numero __] assistito e rappresentato, giusta delega in calce al presente atto, dall’avv. _______ del Foro di _______, con studio in ______, via _______ n. __, espone quanto segue:

- in occasione del raduno politico organizzato dal partito politico "Lega Nord" a Venezia in data 14.09.2008, GENTILINI Giancarlo, vicesindaco di Treviso ed esponente politico di rilievo del partito"Lega Nord", nel corso di un pubblico comizio innanzi ad una pluralità di astanti si rendeva autore di numerose affermazioni di carattere indiscutibilmente razzista;
Di seguito si dà nota di alcune delle frasi pronunciate dal Gentilini:

( L’intervento nella sua interezza è reperibile sia al
sito: http://it.youtube.com/watch?v=_WCZNQJkV3E
sia a : http://bontempelli.altervista.org/gentilini.flv)

"Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini!"; "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!"; "voglio tolleranza a doppio zero!"; "voglio la rivoluzione contro coloro che vogliono aprire le moschee e i centri islamici!"; "no! Vadano a pregare nei deserti!"; "basta islamici! Che tornino ai loro paesi!"; "che vadano a pisciare nelle loro moschee!" (a proposito degli avventori dei locali etnici); "voglio la rivoluzione nei confronti (di coloro) che tollerano i veli e i burqua!"; "io non so chi si nasconda sotto il velo o col burqua, ci potrebbe essere uno coi coglioni o col mitra tra le gambe!"; "non voglio vedere consigliere neri, gialli, marroni, grigi, insegnare ai nostri giovani! Cosa insegnano? La civiltà del deserto? La civiltà di coloro che scappano dietro ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle?".

- Il contenuto delle parole pronunciate pubblicamente da Gentilini è incontestabilmente razzista e connotato in modo tale da assumere una autonoma rilevanza penale ai sensi della normativa in tema di discriminazione;
- tali affermazioni possono essere considerate come fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, come vera e propria istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, infine, come istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tali comportamenti sono condannati dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il del 21 dicembre 1965, ratificata in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

- la legge 13.10.1975, n. 654, così come modificata dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, punisce da un lato la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, dall’altro l’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, come figura di reato più grave l’istigazione alla violenza o ad atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l’art. 3 della legge 654/75, così come sostituito dall’art. 13, l. 85/2006, prevede che:

"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’art. 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;";


- E’ del tutto incontrovertibile che le affermazioni pubbliche del Gentilini assumano rilevanza penale ai sensi delle norme di cui sopra sotto la plurima valenza della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, dell’istigazione alla commissione di atti discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e sotto quella, più grave ancora, dell’istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

a) La nozione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, utilizzabile ai fini dell’applicazione delle norme contro le manifestazioni verbali di discriminazione, si riferisce alla diffusione di idee razziste che inducono, in capo ai destinatari, la formazione di un giudizio che giustifichi o incoraggi forme di odio e di discriminazione razziale;

- Si ritiene che il reato si perfezioni nel momento in cui il pensiero di matrice razzista, oltre ad essere esternato, venga "divulgato", pervenendo a conoscenza di una pluralità di altre persone. In altri termini, il reato si considera consumato a prescindere dall’effettivo "credito" riscontrato presso "l’altro", bastando bensì la mera ricezione. La propaganda razzista si può pertanto definire come reato di mera condotta, che assume cioè rilevanza penale senza necessariamente comportare una modificazione nell’ambiente esterno. In tal senso, si dà nota di quanto afferma la giurisprudenza in materia: "La condotta di diffusione di idee fondate sull’odio razziale presuppone che il "diffusore" si rivolga a molti interlocutori o comunque svolga un’opera di proselitismo e di istigazione indiretta" (Trib. Treviso, sent. 6.6.2000, n. 492);

b) La condotta tenuta da Gentilini può inoltre ben configurare un’ipotesi di reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, essendo ravvisabile nel discorso da lui pronunciato un vis istigativa alla formazione di propositi razzisti e un sotteso plauso verso atti di discriminazione fondati sulla superiorità etnica (si veda a tal proposito Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203);

- basti dire che per la sussistenza del reato in parola, non rileva che l’incitamento sia stato effettivamente accolto da coloro a cui è rivolto, essendo bensì sufficiente che questo sia potenzialmente idoneo ad influire sul pensiero altrui. D'altronde non si può non tenere conto della circostanza della carica istituzionale ricoperta da Gentilini e della credibilità che gli uditori del comizio indubbiamente riconoscono a quanto da lui affermato;

- è importante peraltro sottolineare che gli atti di discriminazione oggetto di istigazione non devono essere per forza illegittimi, al contrario quindi di quelli presi in considerazione dalla normativa civilistica. Una differenza importante tra l’ambito della tutela civile e quello della normativa penale è infatti costituta, per la prima, dal requisito della illegittimità, che deve essere propria della condotta perché sia considerata discriminatoria ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/98, mentre la norma penale, nel vietare l’istigazione alla commissione di atti discriminatori, comprende anche quelle condotte che ai sensi della norma civile non sarebbero vietate, ma bensì considerate legittime.

c) Infine, non si può non evidenziare come il discorso tenuto da Gentilini sia connotato da un grado di violenza tale da configurare un’autonoma imputazione per istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Affermazioni del tipo "voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese!"; "voglio la rivoluzione nei confronti di nomadi! Dei zingari!"; "ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso!"; "voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani!" mostrano un’intenzione non solo ostile, ma caratterizzata da un ulteriore grado di violenza ancora più estremo.

E’ del tutto manifesto quanta violenza vi sia in chi inneggia pubblicamente alla "pulizia" nei confronti di altri esseri umani, alla "distruzione" totale delle abitazioni di Rom e Sinti o, infine, addirittura ad una vera e propria "eliminazione" di bambini. Tali parole non possono che riportare alla mente immagini inquietanti di pulizie etniche e di stermini di massa.

- Nessuna giustificazione ha peraltro la circostanza che Gentilini abbia pronunciato tali parole all’interno di una manifestazione politica giacchè si ritiene che, in un ambito "sensibile" qual è la tutela contro il razzismo, ci si debba nondimeno attenere ai principi della giurisprudenza in materia di reati di opinione, secondo i quali "il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale" (Corte Cass., sez. I, sent. 28.2.2001, n. 341);
- il bene tutelato dalla normativa in tema di antidiscriminazione è la stessa dignità umana, intesa come il diritto umano fondamentale, pieno ed assoluto di ogni uomo ad essere differente per razza, etnia, religione, nazionalità, senza che tale diversità diventi ragione per alcuna diminuzione nel rispetto, nella comprensione e nella tolleranza ricevuti;
- infine: "Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso. E’ illecito se, e solo se, il pregiudizio (…) si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che l’uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione." (Trib. Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203).

* * * * *

Per tutti i suesposti motivi, poiché negli episodi sopra descritti paiono ravvisarsi gli estremi:

  1. del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
  2. del reato di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) legge 654/1975,
  3. del reato di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) legge 654/1975,

lo scrivente sporge formale

DENUNCIA-QUERELA

affinché si proceda nei termini di legge nei confronti del sig. GENTILINI Giancarlo e delle persone che la S.V. individuerà come autori o responsabili, anche per omissione, dei fatti, e per tutti i reati che comunque saranno ravvisati nelle fattispecie descritte, anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 654/1975.

Riservandosi la costituzione di parte civile in prosieguo di causa, nomina suo difensore di fiducia ex art. 96, 101 c.p.p., l’avv. _____ del Foro di ______, con studio in ____, via ______ n. __.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2, c.p.p., chiede di essere informato di eventuali richieste di archiviazione.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 459, comma 1, c.p.p. di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna, nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa perseguibili a querela di parte.

Con osservanza.

Luogo e data


Nome cognome legale rappresentante associazione


E’ autentica

(avv. ________)

 
Di Fabrizio (pubblicato @ 15:09:50 in Italia, visitato 1404 volte)

Da CittàPerTutti

Esattamente 70 anni fa, il 6 ottobre del 1938, il Gran Consiglio (cioè il vertice massimo del fascismo, presieduto da Mussolini) varava un testo nel quale indicava nel dettaglio le linee della persecuzione razziale antisemita decisa dal regime. Leggete questo testo, è istruttivo. E non crediate che lo pubblichiamo solo perché è il settantesimo anniversario. Non ci chiedete perché lo pubblichiamo, non ci chiedete se lo riteniamo attuale. Cercate di darvi da soli una spiegazione...

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.

Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

 
Di Fabrizio (pubblicato @ 09:22:26 in Italia, visitato 2114 volte)

Ricevo da Roberto Malini

Perché non interrompiamo la persecuzione dei Rom di Pesaro e iniziamo finalmente ad aiutarli?

Pesaro, 5 ottobre 2008 - Nella mattina venerdì 3 ottobre la polizia e i vigili urbani di Pesaro, con un notevole spiegamento di forze e di mezzi mobili, hanno effettuato un vero e proprio "blitz", alle sei e mezza del mattino, nell'edificio rurale in via Solferino n° 121, dove da alcuni mesi si sono rifugiate alcune famiglie Rom in gravissime condizioni di indigenza e sanitarie.

Presso la minuscola comunità Rom, come è noto, ci sono persone che soffrono di patologie oncologiche incurabili, cardiopatie, handicap di entità assai importante, gravi malattie da precarietà. Si tratta di pazienti di cui si è preso cura l'Ospedale San Salvatore e che hanno urgente bisogno di un alloggio dignitoso, assistenza sociale e possibilità di curarsi regolarmente. il Gruppo EveryOne desidera precisare alcuni aspetti, a proposito del "blitz" delle forze dell'ordine. Innanzitutto, che le famiglie Rom si trovavano, al momento dei controlli per identificazione e della comunicazione di ipotesi di reato (occupazione di stabile rurale), all'interno della casa fatiscente per una ragione ben precisa e conosciuta dalle autorità cittadine. Non avendo altro possibile riparo, le famiglie sono rimaste, come comunicato alla proprietà - Campus s.r.l. - all'interno dello stabile, in attesa dei primi giorni di settembre. In quei giorni, lasciati trascorrere irresponsabilmente dai politici cittadini, avrebbe dovuto iniziare il programma di assistenza e integrazione dei Rom che vivono a Pesaro, come promesso dal sindaco e dagli assessori alla salute e ai servizi sociali, in linea con le disposizioni previste dalle norme internazionali, norme da noi consegnate al Comune e dal Comune protocollate) e dalla Costituzione italiana.

Il piano di inclusione avrebbe dovuto mettere in atto con urgenza assoluta un'azione di sostegno socio-sanitario, inserimento professionale e soprattutto la concessione di un alloggio dignitoso, necessario per l'urgenza umanitari. Disattese le promesse, le persone Rom all'interno della casa (fredda, umida, fatiscente, senza alcun servizio né acqua né corrente elettrica) non avevano alternativa a quella di permanere nell'edificio. Accusarli di un reato o perseguitarli ancora vuol dire affermare ufficialmente che i malati, le donne, i bambini, le persone in difficoltà di etnia Rom avrebbero dovuto e dovrebbero, per essere "a norma di Legge", incamminarsi in una tragica marcia della morte verso il nulla, al freddo, senza cibo né farmaci, senza riparo né aiuti sociali. Come topi usciti da un luogo disinfestato. E' importante che sia chiara questa realtà, perché una diversa spiegazione sarebbe solo un'indegna ipocrisia. Il Gruppo EveryOne ha inviato alla Procura della Repubblica un documento in cui è spiegata chiaramente la contraddizione - una tragica contraddizione - secondo cui le famiglie Rom avrebbero commesso un reato rimanendo sotto l'unico tetto che hanno, dopo che gli impegni del Comune, impegni noti a tutti anche grazie ai giornali, sono stati traditi.

Basta digitare in un motore di ricerca internet le parole "Pesaro" e "Rom" per avere una rassegna stampa degli episodi di intolleranza e persecuzione che hanno colpito e funestato la comunità Rom locale, negli ultimi mesi. Riteniamo che la costante repressione, i trattamenti inumani e l'abbandono in cui sono sottoposti i Rom di Pesaro siano inconcepibili e inaccettabili persino nell'attuale clima di intolleranza e odio razziale che imperversa in Italia. Nessuna città, nessun paese, finora - a quanto ci risulta, salvo le recenti esternazioni del vicesindaco di Treviso - aveva posto famiglie indigenti nella condizione di scegliere fra lasciarsi morire di stenti o andare incontro a procedimenti giudiziari e polizieschi. Atroce. Ci aspettiamo quantomeno, da parte del sindaco e delle altre autorità pesaresi, a partire dalle forze dell'ordine che avrebbero il dovere di difendere i deboli e gli oppressi, che ci concedano il tempo per mettere al sicuro le famiglie Rom che vivono a Pesaro.

Siamo già riusciti ad ottenere protezione umanitaria da parte di una cittadina del Sud presso Potenza per la famiglia Jivan Petrici, salvando la vita alla piccola Annamaria, malata di polmonite e costretta a vivere, qui a Pesaro, al freddo, senza sostegno sociale, nell'indifferenza più gelida, mentre la tosse la scuoteva e la febbre la indeboliva ogni giorno. Ora Annamaria sta meglio, perché vive in una casa, al caldo, con persone di buona volontà che la assistono e un lavoro per il papà. Vi sono in Italia altre località, altre autorità comunali, altre persone solidali che, indignate e addolorate per il calvario che i Rom di Pesaro stanno attraversando, manifestano solidarietà nei loro confronti. Siamo in contatto con loro e presto saremo in grado di assicurare un riparo al caldo, una situazione protetta e programmi di inclusione ad altre famiglie. La "caccia al Rom" scatenata dalle Istituzioni locali, la terribile oppressione, la furiosa intenzione di rendere rapidamente la città di Pesaroi "zigeunerfrei", libera da "zingari", ostacola gravemente la lotta per la vita che il nostro Gruppo conduce, fra mille difficoltà, insieme a cittadini di Pesaro che non seguono la corrente razzista. Dopo il "blitz" delle forze dell'ordine, con le procedure di identificazione, la comunicazione di ipotesi di reato (il "reato" di non lasciarsi morire, di tentare disperatamente di tenere unite e in vita le famiglie), alcune donne di via Solferino 121 si sono sentite male; tutti, bambini, malati, genitori si sentono affranti.

Avvertiti da un agente, affinché se ne andassero subito, pena finire in carcere, privati dei bambini, avevano già radunato le loro povere cose e il nostro Gruppo ha dovuto attuare una difficile opera di persuasione per impedire che si allontanassero al freddo e senza niente, in una "marcia della morte" che solo in un Paese imbarbarito, senza più traccia di civiltà e umanità sarebbe pensabile. Mentre li controllavano e compilavano schede e denuncia, gli agenti non mostravano alcun sentimento di compassione per l'umanità dolente che avevano di fronte. Non si è sentita una parola di solidarietà. Non si è visto un sorriso. Solo gelo e frasi impersonali. "Lunedì torneranno e ci porteranno in prigione," ripeteva un ragazzo fra le lacrime. "Ci hanno detto che abbiamo commesso un reato grave, rifugiandoci in questa casa e che se non ce ne andiamo, sarà peggio per noi". Alcuni di noi, eredi dei Testimoni dell'Olocausto, lottano ogni giorno perché i fantasmi più oscuri siano ricacciati nel buio della Storia. Eppure, quegli spettri ritornano, i loro riecheggiano ancora ai confini della "civiltà", dove un'umanità martoriata è costretta a vivere nel dolore, nell'esclusione, senza alcun diritto. Che cosa siamo diventati?

Contatti:
Gruppo EveryOne
www.everyonegroup.com :: info@everyonegroup.com

 
Di Fabrizio (pubblicato @ 09:10:20 in Europa, visitato 1592 volte)

Da Roma_Daily_News

La commissione contro il razzismo del Consiglio d'Europa ha trovato che i Rom sono la minoranza maggiormente oppressa in Russia, lo scrive il giornale nazionale "Vremya Novostey" nell'edizione del 24 settembre. "Gli Zingari, come pure i Caucasici, sono fermati 20 volte di più dalla polizia, rispetto alla gente dall'apparenza Slava," dice il capo deputato della commissione, Michael Head, in una conclusione condivisa dall'ombudsman sui diritti umani, Vladimir Lukin.

Ma Galina Kozhevnikova del Centro Sova ha osservato che per i provenienti dall'Asia Centrale è più facile cadere vittima della violenza neonazista.

La commissione ha anche trovato che il governo russo non ha preso le misure necessarie contro i neonazisti e che le leggi sull'immigrazione contribuiscono a discriminare i migranti. Sia la commissione europea che Kozhevnikova trovano che la polizia russa ha aumentato il numero di arresti di neonazisti, anche se le leggi contro i crimini razziali sono raramente applicate.

 

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