Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Fabrizio (del 08/11/2008 @ 15:35:56, in Regole, visitato 1601 volte)
Da
Tiscali notizie
Roma, 7 nov. (Apcom) - Via libera alla videosorveglianza e alle ronde di
cittadini in materia di sicurezza. E' stato approvato nelle commissioni Affari
costituzionali e Giustizia del Senato l'emendamento della Lega che permette agli
Enti locali di "avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini
al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia
dello Stato, eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di
presidio del territorio".
Ritirato, invece, su richiesta del governo, l'emendamento sempre del Carroccio
che prevedeva la possibilità di referendum locali per l'apertura di nuovi campi
nomadi o di moschee e luoghi di culto di altre religioni che non hanno stipulato
accordi con lo stato. La Lega, comunque, si riserva la possibilità di
ripresentare la proposta di modifica in Aula, visto che il termine per la
presentazione di emendamenti scade martedì.
Sarà consentito inoltre, agli enti locali, l'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza "in luoghi pubblici o aperti al pubblico" per la tutela della
sicurezza urbana: la conservazione dei dati, oggi consentita per 24 ore, si
estende ai 7 giorni successive alla rilevazione, salvo un prolungamento che "non
può comunque superare i quattordici giorni".
Di Fabrizio (del 10/11/2008 @ 09:02:32, in Regole, visitato 1507 volte)
Da
Roma_Francais
Actualité Boulogne - 07.11.2008, 04:58 - La Voix du Nord
Annullato dal tribunale amministrativo a febbraio, l'arresto anti-mendicità
deciso dal sindaco di Boulogne, ha nuovamente occupato la giustizia. Il 30
ottobre, gli avvocati del comune e quelli della Lega dei Diritti dell'Uomo si
sono nuovamente scambiati i loro argomenti a Lille.
Nel febbraio 2008, il tribunale amministrativo aveva condannato il sindaco di
Boulogne ed annullato l'arresto anti-mendicità preso nel 2007.
La Lega dei Diritti dell'Uomo, a fianco dei Rom sin dal loro arrivo due anni
fa, aveva fatto un reclamo ed aveva anche ottenuto una vittoria contro il
sindaco di Wimeureux... che aveva deciso di non ricorrere in appello.
Frédéric Cuvillier invece ha contrattaccato. E' stata la corte d'appello
amministrativa che ha ripreso il dossier evocato il 30 ottobre scorso. "Ho
deposto le stesse conclusioni della prima istanza", spiega la signora Calonne,
avvocato della Lega, vale a dire che stima che le misure erano senza dubbio
sproporzionate nei confronti del rischio incorso: il famoso disturbo all'ordine
pubblico. In attesa della decisione della corte, che potrebbe arrivare molto
presto, nessun arresto proibisce più la mendicità. Il sindaco stima che "ormai
ci siano meno" mendicanti in città.
O. M.
Di Fabrizio (del 17/11/2008 @ 08:50:47, in Regole, visitato 3402 volte)
segnalato da Cristina Seynabou Sebastiani
Dopo l'approvazione del Pacchetto Sicurezza le retate della polizia si sono
intensificate. Spesso controllori e vigili salgono sugli autobus a far dei
controlli diretti in particolare contro gli immigrati. Ora è anche arrivato
l'esercito. Tutti accusano i cittadini immigrati di essere clandestini ma
nessuno dice che la clandestinità è tutta responsabilità del governo .
Quelli che governo, mass media e settori di popolazione chiamano "clandestini"
sono persone che lavorano ma che non possono regolarizzarsi perché la legge
sull'immigrazione non lo permette. Molti italiani che si lamentano
(ipocritamente) del pericolo "clandestini" hanno poi un "clandestino" alle loro
dipendenze che lavora nelle loro fabbriche, cura i loro figli e i loro genitori.
Questo testo è un intento di far conoscere ai cittadini immigrati, ma non solo,
cosa la polizia può fare e cosa non può fare affinché si possano denunciare gli
eventuali abusi. Il testo è stato prodotto grazie al lavoro degli avvocati di
"Supporto legale contro il razzismo". L'associazione Arci Todo Cambia e la Rete
degli Sportelli di ARCI Milano hanno contribuito alla sua realizzazione.
1. Controllo documenti, identificazione e fermo
a) In generale
Gli ufficiali-agenti di polizia (polizia di stato, carabinieri e altri corpi
appartenenti all'esercito, polizia municipale - ma questi ultimi solo se hanno
la qualifica di agente di polizia di sicurezza- ) possono costringerti a
seguirli nei propri uffici se rifiuti dichiarare le tue generalità (nome,
cognome, luogo e data di nascita) o mostrare un documento d'identità oppure
quando ci sono indizi sufficienti per ritenere che il nome che hai dato o i tuoi
documenti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59): questo viene chiamato
fermo di identificazione o accompagnamento. Gli ufficiali-agenti di polizia che
ti accompagnano in questura per identificarti devono darne immediata notizia al
Procuratore della Repubblica e possono trattenerti per il tempo necessario alla
tua identificazione1 e comunque entro le 24 ore ti devono rilasciare. Non è
previsto il diritto alla nomina di un difensore.
E' perciò importante e - hai diritto di pretendere - che la comunicazione al
Procuratore della Repubblica venga effettuata subito al momento
dell'accompagnamento, perché solo da questo momento si contano le 24 ore entro
cui devono rilasciarti. Se rifiuti di dire le tue generalità / esibire i
documenti, oltre all'accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, puoi
essere denunciato per i seguenti reati:
- se sei cittadino italiano o comunitario, e rifiuti di dire il tuo nome, puoi
essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino a 1 mese (art. 651 c.p.).
Invece se non fai vedere i documenti puoi essere denunciato e rischi la pena
dell'arresto fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e art. 221 tulps).
- se sei cittadino extracomunitario e non fai vedere i documenti
(passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti-ufficiali di polizia
quando te lo chiedono puoi essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino
a 6 mesi; se c'è motivo di dubitare della tua identità, puoi essere accompagnato
in questura per rilievi segnaletici (fino a un max di 24 ore.) - art. 6 d.lgs.
n. 286/98.
Se invece fornisci false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di
pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori (che sono stata aggravate
col c.d. pacchetto sicurezza - d.l. 23.5.2008, n. 92):
se dichiari (a voce o per iscritto) false generalità e rischi il carcere fino a
un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.);
la stessa pena è prevista se alteri il tuo corpo per impedire la tua
identificazione - es. alterazioni delle impronte digitali (art. 495-ter c.p.).
E' stata anche introdotta l'aggravante di clandestinità. Questo significa che la
pena prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto che
non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).
Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma rimangono il reato
di ingiuria cioè l'insulto o l'offesa a una persona (art. 594 c.p.) che viene
spesso utilizzato dalle autorità e il reato di resistenza a pubblico ufficiale
(cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia un pubblico ufficiale o
un incaricato di pubblico servizio mentre questo compie un atto d'ufficio (art.
337 c.p). Ti possono accusare del reato di resistenza (anche) se usi violenza o
minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di
istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei
treni, metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di
pubblica sicurezza.
E' importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque
comportamento idoneo ad opporsi all'atto che non sia una semplice resistenza
passiva. (ad esempio se ti bloccano fisicamente e cerchi di divincolarti o
difenderti in qualsiasi modo verrai accusato di resistenza).
In caso di resistenza, la pena prevista è il carcere da 6 mesi e 5 anni.
b) Casi specifici e consigli pratici
Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:
Se chi ti controlla è un agente in borghese deve prima identificarsi
(generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrare il tesserino
di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi ordini.
Negli uffici di polizia è sempre consigliabile chiedere il tesserino di
identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei
poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di
quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali
irregolarità e/o prepotenze.
Se ti ferma un militare appartenente all'esercito I militari attualmente in
servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non
possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Questo significa che, come
polizia e carabinieri, possono:
1)chiederti generalità e documenti di identità
2)portarti in questura per procedere all'identificazione (fermo di
identificazione)
3)possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in caso di eccezionale
urgenza che non consenta l'intervento del giudice o se devono verificare
l'eventuale presenza di armi o esplosivi o droga quando l'atteggiamento della
persona non è giustificabile.
Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono
legali. E comunque deve essere sempre fatto un verbale e te ne devono dare una
copia (art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152)
Se ti ferma un agente della polizia municipale (ex vigili urbani)
Gli agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e quasi sempre sono
anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza (ma possono anche non esserlo) e
svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa. Possono
quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per
identificarti.
Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:
- obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro;
- accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria
- ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all'interno della macchina salvo
che la legge lo autorizzi espressamente.
Non c'è un modo chiaro che identifica le funzioni dell'agente di polizia
municipale in quel momento, ma è sempre possibile sollevare la questione.
Il Pacchetto Sicurezza ha dato maggiori poteri ai sindaci quindi è possibile che
decretino misure che limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici
per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc.) e che gli interventi
della polizia municipale contro venditori ambulanti siano maggiori. Nel caso di
sequestro di merce durante la vendita ambulante le autorità di polizia devono
fare un verbale ed a consegnarlo all'interessato. E' punito il pubblico
ufficiale che sottrae, distrugge, al di fuori dei casi previsti dalla legge, o
deteriora le cose sottoposte a sequestro (Art. 334 cp: "sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro"). Se sull'autobus o sul treno ti
ferma un controllore Il controllore è considerato un pubblico ufficiale (art.
357 c.p.). Cosa può fare:
- può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e se ti rifiuti di dirle
ti può accusare del reato art. 651 c.p. (vedi sopra);
- può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la
multa (perché sei senza biglietto). Se non mostri i documenti può fermarti e
chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione. Quindi è sempre
meglio avere il biglietto.
- ricordati che il controllore non è un agente di polizia anche se a volte si
comporta come un poliziotto. Se ti accusa di un reato, deve andare a fare la
denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non mostri i
documenti e deve farti la multa (v. sopra), NON può usare la forza o altri mezzi
per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una espulsione, non ti può
fermare per consegnarti alla polizia affinché questa proceda all'espulsione.
Riguardo ai casi di rastrellamento sugli autobus, cioè quando i controllori
salgono sull'autobus insieme alla polizia o ai vigili, è bene sapere che queste
azioni possono essere denunciate all'autorità giudiziaria nel caso in cui
controllori e polizia chiedano biglietti e documenti solo agli stranieri e non
agli italiani, quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o
nazionale. In questo caso può essere una azione discriminatoria che può essere
denunciata alla magistratura.
E' perciò importante:
- documentare quello che succede (con foto o video). Se ci sono furgoni della
polizia documentare quante e quali sono le persone che vengono fatte scendere
dall'autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere il numero di
targa;
- reperire sul posto persone disposte a testimoniare, sia i cittadini stranieri
che subiscono questi rastrellamenti sia i cittadini italiani presenti sui mezzi;
- identificare a che corpo appartengono gli agenti (polizia di stato,
carabinieri, polizia municipale/vigili) che fanno queste operazioni
- le persone straniere portate sui furgoni della polizia hanno l'obbligo di
mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto nel caso di giustificato
motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso temporaneamente trattenuto da
altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero in questura in caso di dubbio
sulla identità; il dubbio non può essere comunque basato solo sull'origine
etnica/ nazionale.
E' quindi consigliabile chiedere subito spiegazioni sul motivo del controllo e
del perché la persona viene portata in questura.
È sempre meglio girare in coppia o in gruppo e che in casa vi sia qualcuno, in
modo che vi siano testimoni in grado di raccontare gli eventuali abusi fatti da
parte delle forze dell'ordine.
Altri luoghi, oltre all'autobus o al treno in cui si può essere
controllati/fermati:
- in ospedale: l'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino
straniero irregolare/clandestino NON PUO' COMPORTARE ALCUNA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA'
(art. 35 d.lgs. n. 286/98); quando però si va in ospedale per lesioni derivanti
da reato (aggressioni, violenza sessuale, ferite d'arma da fuoco o da taglio,
infortunio sul lavoro) i medici hanno l'obbligo del referto, devono cioè
segnalare il fatto alla polizia ; non c'è tale obbligo quando il referto
esporrebbe la persona a procedimento penale (art. 365 c.p.); la tutela della
salute è un diritto fondamentale che deve perciò essere assicurato anche ai
cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia: secondo la Cassazione le
cure mediche essenziali non comprendono solo le prestazioni di pronto soccorso
ma sono comprensive di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione della
patologia (Cass. 22.9.2006, n. 20561)
Se viene emesso un decreto di espulsione nei confronti della persona che si reca
in ospedale per ricevere cure mediche, l'espulsione è illegittima e si puo' fare
ricorso
- quando vai in Questura a denunciare un reato che hai subito oppure perché hai
smarrito o ti hanno rubato il passaporto, ricordati che se non hai il permesso
di soggiorno la polizia puo' darti un'espulsione: in questi casi puoi delegare
una persona a presentare la denuncia per tuo conto
- alcuni Comuni richiedono per la pubblicazione del matrimonio misto (fra
cittadini italiani/comunitari e stranieri) l'esibizione del permesso di
soggiorno, anche se non è previsto questo specifico obbligo. In questi casi il
cittadino straniero privo di permesso di soggiorno deve evitare di presentarsi
per la richiesta di pubblicazioni. Se insistono nel richiedere l'esibizione del
permesso di soggiorno si puo' avviare un procedimento giudiziario per evitare la
pubblicazione del matrimonio (art. 100 c.c.) e così ottenere l'immediata
celebrazione del matrimonio, per effetto del quale lo straniero irregolare non
puo' essere espulso.
L'espulsione del cittadino straniero al momento della celebrazione del
matrimonio con cittadino italiano è in contrasto con le norme comunitarie (sent.
Corte di Giustizia Europea 25.7.08 nel proc. C/217) e si puo' fare ricorso.
2. Perquisizioni e accesso nell'abitazione
a) In generale
La polizia non può perquisire una persona né entrare in una casa privata o
locale privato o una macchina, senza un mandato del giudice (cioè senza un
documento scritto che dice chiaramente che lo possono fare). Se hanno il
mandato, la persona ha comunque diritto:
- prima di iniziare la perquisizione, ad avere una copia del mandato;
- durante la perquisizione, alla presenza di un avvocato o altra persona di
fiducia (che siano facilmente reperibili);
Si possono fare perquisizioni personali e nei locali senza mandato del giudice,
nei seguenti casi:
1) quando si sta commettendo un reato o una evasione (fuga) o quando si deve
eseguire un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione o un
fermo (art. 352 c.p.p.);
2) la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza,
corpo forestale) può perquisire le persone, i locali, le macchine, i bagagli e
gli effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga (art. 103
dpr n. 309/1990) o se ha fondato motivo di credere che ci sono armi, munizioni o
esplosivi, qualcuno cercato dalla polizia che si nasconde, un evaso in relazione
a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con
finalità di terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306);
Anche in questi casi ti devono lasciare sempre una copia del verbale di
perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla, dove si indicano le
operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza
l'autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno fatto
la perquisizione. Se sequestrano oggetti, documenti, devono essere
specificamente indicati nel verbale di perquisizione. Se non sei in grado di
leggere, hai diritto ad un interprete e comunque fai sempre scrivere che non
parli l'italiano.
La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi vicini a essa NON può farsi
prima delle ore sette e dopo le ore venti. Puoi farsi fuori da questi orari se
c'e' un'autorizzazione scritta del giudice che ti deve essere mostrata prima
(art. 251 c.p.p.)
NOTA: Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che prevede la
reclusione da sei mesi a tre anni per "chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso,
anche in locazione". Non si rischia di essere denunciati per questo reato quando
si affitta a casa a una persona straniera anche se clandestina a prezzi
contenuti.
b) Consigli pratici
Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi scritti
sopra, la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad esempio la
polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l'hanno chiamata i vicini
perché c'era troppo rumore, non sei obbligato a farla entrare in casa. Se la
polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi o droga e fa delle
espulsioni, queste espulsioni non sono legittime (Trib. Trieste 24.7.2004).
3. Tutela legale
L'uso illegittimo/arbitrario della forza e/o dell'autorità da parte delle forze
dell'ordine puo' essere sempre denunciato all'autorità giudiziaria penale.
In caso di percosse, trattenimenti e perquisizioni illegali, atti di razzismo da
parte delle forze dell'ordine e controllori dei mezzi di trasporto, puo' essere
presentata una denuncia/querela alla Procura della Repubblica del luogo dove si
è verificato il reato.
Per i reati che vengono perseguiti solo se la vittima fa denuncia (per es.
percosse, lesioni lievi, ingiuria, minaccia ecc.), la denuncia- querela deve
essere presentata nei tre mesi successivi al reato.
La denuncia-querela può essere presentata dalla vittima personalmente; è
comunque consigliabile l'assistenza di un legale o il supporto di associazioni
che offrono assistenza legale, anche per contrastare le eventuali controdenunce.
Contro qualsiasi atto (anche di carattere normativo, come leggi statali,
regionali, regolamenti comunali, ordinanze del sindaco, ecc.) e/o comportamento
che abbia l'effetto di creare un trattamento differenziato in ragione
dell'origine nazionale, etnica, razziale o religiosa può essere proposta
l'azione civile contro le discriminazioni etnico-razziali.
Quando il giudice accerta che è in atto una discriminazione, puo' condannare a
risarcire i danni, anche di natura esistenziale, subiti dalla vittima della
discriminazione.
E' possibile in questi casi rivolgersi ad associazioni che operano nella lotta
alla discriminazioni razziali: queste possono infatti avviare questo tipo di
processo, sia a supporto di vittime di discriminazioni sia contro le
discriminazioni collettive
1. Per identificarti possono effettuare rilievi segnaletici (fotografie e
impronte digitali),anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere
capelli o saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo
autorizzi un giudice.
Di Fabrizio (del 22/11/2008 @ 09:23:04, in Regole, visitato 1325 volte)
Ricevo da Clochard
Virgilio Notizie
Almeno 58 casi: Serve un provvedimento
Roma, 21 nov. (Apcom) - Non si possono dimenticare "quei bambini di età
fino a tre anni che vivono in carcere con le mamme detenute, e che
continuano a soffrire di questa inaccettabile situazione": lo afferma la
senatrice radicale (Pd) Donatella Poretti, all'indomani della
giornata dell'infanzia.
In una lettera aperta alla presidente della commissione bicamerale
dell'Infanzia, Alessandra Mussolini, Poretti ricorda che "secondo i dati
del Dipartimento di amministrazione penitenziaria riferiti al 30 giugno
2008, gli asili nido funzionanti nelle strutture carcerarie italiane
sono 16. Sono 58 le detenute madri con figli che vivono con loro dentro
l'istituto, quindi sono almeno 58 i bambini minori di tre anni che
trascorrono un tempo estremamente prezioso e delicato della loro vita in
galera. Alcuni possono accedere ai nidi pubblici, altri trascorrono
l'intera giornata dietro le sbarre".
L'auspicio dell'esponente radicale è che venga adottato "un
provvedimento finalmente risolutivo della situazione di questi bambini,
può e deve essere abbracciato anche dalla Commissione bicamerale per
l'infanzia da te presieduta, perché si stimoli la dovuta discussione del
Parlamento e si giunga alla più celere calendarizzazione in Parlamento
delle proposte esistenti per poter risolvere nel modo più opportuno tale
situazione".
Di Fabrizio (del 29/11/2008 @ 09:09:07, in Regole, visitato 2806 volte)
Ricevo da Clochard
ROMA (29 novembre) - Non è sempre è schiavitù quando i bambini rom mendicano.
Il confine tra riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia o esigenze
dettate dalla forte povertà è molto "labile" soprattutto quando si tratta di
popolazioni rom dove i genitori "anche per tradizione culturale" mendicano per
le strade assieme ai figli. A stabilirlo la quinta sezione penale della
Cassazione nella sentenza n.44516 con cui è stata annullata con rinvio la
sentenza di condanna per una mamma rom arrestata perché trovata a chiedere
l'elemosina insieme al figlio.
La corte d'appello di Napoli nel gennaio scorso aveva condannato a cinque anni
di reclusione Mia V. per riduzione in schiavitù: era stata sorpresa due volte
dalla polizia seduta a terra con accanto il figlio di 4 anni che per ore, in
piedi, chiedeva l'elemosina ai passanti.
Nel ricorso in Cassazione la difesa di Mia si era appellata alla "mangel
usualmente praticata dagli zingari".
Il confine tra autorità e abuso. Secondo i giudici della suprema corte non era
ravvisabile il reato di riduzione in schiavitù perché occorreva tenere presente
soprattutto per "genitori che hanno autorità sui figli il confine piuttosto
labile tra autorità e abuso". Soprattutto quando secondo i giudici si tratta di
"alcune comunità etniche dove ad esempio la richiesta di elemosina costituisce
una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura e nella
mentalità di tali popolazioni".
I giudici di merito avevano rilevato che la donna mendicava per strada solo per
alcune ore, situazione ben diversa, secondo i giudici, dalla "condotta di chi
comperi un bambino e lo utilizzi continuativamente nell'attività di
accattonaggio appropriandosi dei guadagni". In questo caso, secondo i supremi
giudici, si può parlare solo di "maltrattamenti in famiglia". Pertanto la
sentenza di appello è stata annullata con rinvio ad una nuova decisione in
merito alla configurazione di questo diverso reato.
Di Fabrizio (del 01/12/2008 @ 21:19:13, in Regole, visitato 1786 volte)
LEGGO online 01-12-2008 11:58
(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC -Eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere
contro due giovani accusati di saccheggio e devastazione dei campi rom di
Ponticelli. Agenti della Digos della questura di Napoli e del commissariato di
Ponticelli le hanno comunicate oggi a Gennaro Cozzolino di 26 anni e Massimo
Ascione, di 18 entrambi residenti nel quartiere di Ponticelli. Gli assalti ai
campi nomadi avvennero nel maggio scorso, dopo la denuncia di una donna che
accuso' una Rom di aver tentato di rapire sua figlia.
Di Fabrizio (del 06/12/2008 @ 09:02:36, in Regole, visitato 3230 volte)
Segnalazione di Betty Michelini e Cristina Seynabou Sebastiani
Una risposta concreta di fronte al susseguirsi di episodi di discriminazione
e violenza.
Il vademecum sarà presentato a operatori e cittadini stranieri martedì 9
dicembre alle 20,00 presso la sede del NAGA in via Zamenhof 7/A a Milano alla presenza
della autrici e del servizio legale del NAGA.
Cosa fare e come comportarsi se non si ha il permesso di soggiorno? in caso di
fermo, abusi o violenze da parte delle forze dell'ordine? Cosa fare sei si
desidera fare una denuncia? se si ha bisogno di andare all'ospedale? se si è
subita una violenza sessuale e si desidera denunciare il proprio aggressore? se
si è vittima di un incidente sul lavoro?
Per rispondere a queste domande e a molte altre l'Avv. Melissa Mariani e l'Avv.
Anna Brambilla, con la collaborazione di diverse realtà associative e attive
nell'antirazzismo. hanno redatto il "Vademecum di resistenza al Pacchetto
Sicurezza".
"Il vademecum può diventare un ottimo strumento sia da distribuire alle persone
che si rivolgono agli operatori nell'ambito dell'immigrazione per renderle
consapevoli dei loro diritti e per far emergere segnalazioni, denunce o
semplicemente racconti sia da utilizzare dagli operatori stessi noi in caso di
violazioni di diritti" affermano l'Avv. Mariani e l'Avv. Brambilla.
"Un breve testo che può essere utilizzato agli sportelli, sulle unità mobili, in
tutte le situazioni d'informazione o accoglienza di immigrati e anche
all'interno delle comunità straniere stesse, uno strumento che vuole essere
anche una risposta concreata di fronte al susseguirsi di episodi di
discriminazione e violenza" concludono i referenti del servizio legale del NAGA.
Per maggiori informazioni:
NAGA
02 58 10 25 99
naga@naga.it –
sosexp@naga.it
Di Fabrizio (del 11/12/2008 @ 08:54:53, in Regole, visitato 1584 volte)
Da
Comincialitalia.net di Donatella Papi
Una testimonianza su come nasce il problema degli zingari e una denuncia su
un bambino Rom in ospedale privo della possibilità di fare ancora i vaccini
essenziali a sei mesi dalla nascita.
Sapendo che in Italia i Rom sono tanti, privi di servizi e si favorisce il
rimpatrio, una famiglia Rom (madre e padre diciottenni e un bimbo di sei mesi)
sono tornati in Romania. Li ho personalmente assistiti per i documenti.
Nonostante le giornate spese per informarci, nessuno ci ha detto che ci sarebbe
voluto un certificato di nascita pluringue apostillato dalla questura e
tradotto. Abbiamo speso tempo e denaro per un certificato del Comune di Roma e
per un documento autenticato dal Consolato di Romania a Roma con la foto del
bimbo e il consenso della madre. Ma una volta in Romania questo certificato si è
dichiarato inutile e il bambino risulta privo di documenti, il che fa insorgere
il medico di base che si rifiuta di visitarlo, curarlo e non possono essere
eseguiti i vaccini. Il bambino attualmente, a causa delle precarie condizioni di
vita, è in ospedale per la seconda volta sotto farmaci per problemi polmonari.
E' stato curato soltanto su insistenze presentando il tesserino sanitario
rilasciato dal Comune di Roma con valenza internazionale.
Premetto che il bambino è nato regolarmente, è stato regolarmente iscritto al
Comune di Roma, ha tessera sanitaria e codice fiscale. E' stato già accertato di
chi è figlio dalle autorità romene ed è tornato in Romania su documento
rilasciato dalle medesime.
Capisco che occorra il certificato di nascita plurilingue. Lo abbiamo fatto:
un mese di attesa dal Comune di Roma. Poi abbiamo coinvolto un'agenzia poiché i
tempi si allungavano ancora e il bambino è privo di assistenza. L'agenzia ha
ottenuto la apostilla dalla Questura, ma una volta richiesto al Consolato di
Romania a Roma il visto è stato risposto che è necessaria la presenza della
madre in Italia.
Ma può una nomade tornare in Italia per questo? E' questo che vogliamo? Ho
chiesto al Consolato, spiegando tutto quello che ho detto qui, cosa si può fare
essendo già la mamma e il bambino in Romania e data l'urgenza. Nessuna risposta.
Tempo fa avevo avuto il telefono di un centro tra il Comune di Roma e quello
di Romania a cui rivolgermi in base a un progetto di collaborazione a questo
scopo. Ma mi è stato risposto che il progetto è un altro, che non c'è nessuna
collaborazione e delle persone di cui mi erano stati forniti i nominativi non
conoscevano nessuno.
Gli zingari sono gli zingari. Ma questi siamo noi. E' giusto che un bambino
di sei mesi sia in ospedale, senza assistenza, che nessuno lo vaccini, che
nessuno risolva il suo documento, che siano impegnati almeno dieci persone, a
spese proprie, senza arriva a nulla. E che si chieda ai nomadi di fare tutte
queste trafile, essere rispettosi e in regola, andando avanti indietro con
l'Italia con un mucchio di documenti, carte di cui l'ultimo non è mai valido e
ce ne vuole un altro.
C'è qualcuno che sa rispondere?
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Di Fabrizio (del 09/02/2009 @ 09:44:54, in Regole, visitato 1706 volte)
Ricevo da Ernesto Rossi
Gentili amiche e amici, vi prego di prendere in seria considerazione il
testo allegato. Esso proviene da un’autorità dello Stato e rappresenta la
volontà del governo italiano in carica.
Ma vi prego anche di considerarne il contenuto e il significato. E le
conseguenze umane e materiali.
Se questo testo venisse applicato così come è scritto, questo significherebbe,
per la prima volta in Italia, un formale –e sostanziale- aggravamento delle
condizioni dei cosiddetti zingari.
In Lombardia, per quanto concerne l’autorità del commissario straordinario da
cui proviene; per altri luoghi, se già non è avvenuto, solo un’anticipazione
(Milano, si sa, è, o era, la capitale morale del paese) di quello che potrebbe
accadere/accadrà a questa popolazione.
Nei lunghi anni ormai, da che lavoro con loro, quasi quindici, ho visto troppe
volte una loro somma d’investimenti di vita –lavoro, percorsi scolastici,
ricerca di soluzioni abitative, tentativi di partecipare alla società
‘dominante’- ridotti allo zero da semplici provvedimenti amministrativi, quando
non dal solo atteggiamento ostile di chi doveva applicare leggi e regolamenti.
Questa è la tolleranza sottozero.
Finalmente, secondo come si esprimono, insensatamente, le Autorità, anche
l’Italia avrà i suoi NOMADI.
Ernesto Rossi
PS: Il
regolamento è scaricabile dall'Area
approfondimenti e documenti
Di Fabrizio (del 11/02/2009 @ 08:52:45, in Regole, visitato 2100 volte)
Da
Chiesa Evangelica Zigana in Italia
Maselli: gli emendamenti lesivi della libertà religiosa Roma (NEV), 5
novembre 2008 - Il pastore Domenico Maselli, presidente della Federazione delle
chiese evangeliche in Italia (FCEI), denuncia l'incostituzionalità di una serie
di emendamenti inseriti nel disegno di legge 733, più noto come "Pacchetto
sicurezza", in questi giorni in discussione alle Commissioni Affari
costituzionali e Giustizia del Senato. Tra gli emendamenti ne figura uno in
particolare che prevede la possibilità di referendum comunali prima della
realizzazione sul territorio di campi nomadi, moschee o altri luoghi di
culto relativi a religioni che non hanno ancora raggiunto Intese con lo Stato.
"La FCEI ha avuto modo a più riprese di esprimere il proprio disaccordo in
riferimento all'impostazione del disegno di legge tutto - ha dichiarato Maselli
-. Particolare preoccupazione desta stavolta un emendamento che riflette una
situazione già legalizzata nella regione Lombardia, dove non è più sufficiente
una semplice segnalazione alla Polizia per aprire un locale di culto, ma occorre
che lo stesso permesso edilizio sia stato rilasciato specificatamente 'a scopo
di culto'. Con l'approvazione di questo emendamento al 'Pacchetto sicurezza' si
limiterebbe ulteriormente la libertà di culto, prevista dalla Costituzione
italiana. Grave è anche il fatto che si voglia fare una differenza tra chi ha il
Concordato o le Intese, e chi non ce le ha: una norma che sarebbe in pieno
contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. L'augurio è che i
senatori riuniti nella 1ª e 2ª Commissione respingano questo emendamento, ma
anche che le norme regionali in merito vengano abolite", ha concluso Maselli.Il
presidente Maselli, lo scorso 28 ottobre ha inoltre firmato, insieme a una serie
di Associazioni di settore, una lettera indirizzata ai membri della Commissione
Affari Costituzionali del Senato, in cui si richiede il ritiro dell'emendamento
relativo al rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non
accompagnati al compimento della maggiore età. Se approvata, questa norma
infatti permetterebbe alle autorità competenti di non rilasciare più un permesso
di soggiorno ai minori che, pur affidati o sottoposti a tutela, siano entrati in
Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non possano dimostrare di aver
partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni.
Pacchetto sicurezza/2. Battisti, metodisti e valdesi uniti contro il ddl 733
Roma (NEV), 5 novembre 2008 - Alcune misure previste dal ddl 733, meglio noto
come ”pacchetto sicurezza” attualmente all'esame delle Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia del Senato, non rispettano i diritti umani
fondamentali. Lo affermano in una dichiarazione congiunta Anna Maffei,
presidente dell'Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI), Maria
Bonafede, moderatora della Tavola valdese, e Massimo Aquilante, presidente
dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI). Segue il
testo della "Dichiarazione delle chiese battiste, metodiste e valdesi".“Il
‘Pacchetto sicurezza’ contiene alcune misure ancora all’esame del Parlamento
italiano di politica dell’immigrazione che come cristiani evangelici battisti,
metodisti e valdesi riteniamo lesive di fondamentali diritti umani e civili.
Chiediamo, pertanto, che Governo e Parlamento non deroghino dai seguenti
principi:1. Gli immigrati godono dei diritti affermati nella Dichiarazione
universale dei diritti umani. Anche quelli entrati in Italia senza regolare
permesso. Fra questi c’è il diritto alle cure mediche. Respingiamo quindi con
fermezza qualsiasi tentativo di limitare per i migranti l’accesso alle cure
costringendo le autorità sanitarie a segnalare la presenza di immigrati
irregolari negli ospedali. Tale tentativo, qualora venisse approvato dal nostro
Parlamento, spingerebbe ad una situazione sanitaria dagli esiti gravissimi,
quali ad esempio la ripresa dei parti senza assistenza e degli aborti
clandestini o l’aggravamento e la diffusione di patologie anche infettive, con
grave rischio sia dei migranti, sia della collettività in generale.2. Gli
immigrati hanno diritto, come tutti, all’unità della famiglia. Le molte misure
all’esame del Parlamento, nonostante si faccia un gran parlare di famiglia,
tendono di fatto a smembrare la famiglia ancora di più nel caso degli immigrati
in quanto rendono il ricongiungimento familiare ancora più difficile. Le
proposte presentate da alcuni senatori della maggioranza sono disegnate per
limitare e quasi impedire il processo di integrazione degli immigrati nel nostro
paese. Ci opponiamo a questa logica di arroccamento e di privilegio che rende il
nostro paese e il nostro popolo chiuso e inospitale.3. La legislazione in
discussione non tiene in considerazione la situazione di ingiustizia e di iniqua
distribuzione delle risorse in cui versa il nostro mondo e tende a vedere il
migrante senza permesso di soggiorno come un criminale. Come cristiani riteniamo
che qualsiasi legge in materia debba ispirarsi al criterio della giustizia e non
possa, quindi, non tener conto dei motivi specifici, concreti, che spingono ad
emigrare. L’Italia è inadempiente rispetto agli impegni presi nella
Dichiarazione del Millennio che stabiliva gli obiettivi per sconfiggere la
povertà per il 2015. Per questi principi riteniamo di impegnarci insieme a tutti
coloro che, a prescindere dalle motivazioni religiose, ricercano la piena
integrazione di tutti e di ciascuno/a. La parola ‘sicurezza’ acquista il suo
vero significato quando contribuisce a vincere paure e inimicizie, non a
fomentarle.” Per informazioni:Agenzia NEV - Notizie Evangeliche Federazione
delle chiese evangeliche in Italia
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